Oltre alla verifica che la gru viene concessa all’artigiano ( od altri dipendenti di imprese sub-appaltatrici ) efficiente ed idonea all’uso , devo verificarne l’idoneita’ ( formazione ed addestramento) alla mansione di gruista ( anche se artigiani occasionali ) , reperendo la documentazione in loro possesso sulla formazione effettuata ( valutandone in “dirigendo” la serietà e veridicità) .
Molto importante e’ l’informazione sulle caratteristiche specifiche della gru data in uso, per verificarne la conoscenza per l’uso in sicurezza rispetto ai modelli standard conosciuti da ciascun gruista.
Durante i corsi di formazione e/o aggiornamento effettuati direttamente nei vs. cantieri, i ns. docenti assolvono anche all’informazione prevista dalla legge e verifica di idoneita’ dell’operatore gruista .
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 (G.U. 30-4-2008, n. 101 - suppl.) e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
[1] Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, comma 1 , attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V .
[2] Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà anche acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista .
ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno ilnominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonchéle imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature perl’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavorialmeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente allatipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazionedi cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente allatipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decretolegislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnicoprofessionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratoriautonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.