In condizioni di normale attivita’, la sola mancata prova di formazione non e’ sufficiente all’ispettore dell’ASL e/o Medicina del Lavoro di bloccare il cantiere.
Però si cumula con altre eventuali inadempienze utili per il sequestro.
I coordinatori della sicurezza nominati dal committente possono però vietare l’uso delle attrezzature, nel caso dalla documentazione allegata al P.O.S. non sia sufficientemente garantita e provata una idonea formazione ed addestramento, poiché in caso di incidente sono chiamati anche loro a rispondere di negligenza nel controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza .
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 (G.U. 30-4-2008, n. 101 - suppl.) e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (D. Leg. 9-4-2008, n. 81 ) Allegato I
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
—Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
—Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione;
—Mancata formazione ed addestramento;
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno ilnominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifichemansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonchéle imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavorialmeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente allatipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazionedi cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente allatipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decretolegislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previstidal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnicoprofessionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratoriautonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.